Continua la lotta al randagismo con un’ordinanza del Ministero del Welfare, Che Allinea il nostro Paese alle Misure internazionali PREVISTE Dalla Convenzione Europea per la Protezione degli animali da compagnia, Approvata uno Strasburgo il 13 novembre 1987 e firmata anche dall’Italia, sancisce Che Che l’Unione Europea e gli Stati Membri debbano Tenere Conto delle Esigenze in materia di benessere degli animali.
ORDINANZA COSA DICE L ‘
Che L’ordinanza prescrive l’affidamento del servizio di Mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la Loro Responsabilita ‘secondo le Norme vigenti, tener DEVE della Natura Conto di esseri senzienti degli animali. A questo fine spetta ai COMPETENTI Soggetti, in questo caso i Comuni, Assicurare La microchippatura dei cani e la Contestuale iscrizione nell’anagrafe canina UNO nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il Termine di Sessanta giorni E, comunque, sempre prima dell’eventuale Trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
Vengono TRATTATI COME GLI ANIMALI
I Comuni debbono ottemperare agli Obblighi Relativi ad Evitare lo stress degli animali di affezione dovuto uno trasporti su lunga distanza Che comunque devono Essere Effettuati Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1 / 2005 e del decreto legislativo di attuazione, del 25 luglio 2007, n. 151. Devono Inoltre assicurarsi Che la struttura individuata per la custodia SIA dotata di Requisiti strutturali e condizioni di Mantenimento Almeno non Inferiori uno Quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani, oltre dell’autorizzazione sanitaria CHE E La presenza di un Medico Veterinario libero professionista come responsabile sanitario.
Il Canile, LA CASA DEI CANI
La struttura individuata per il Mantenimento dei cani, inclusi ed eventuali moduli contigui alla struttura, non DEVE Avere una capacita ‘superiore o superare le Duecento unita’ di animali, DEVE Poter Essere aperta al pubblico Almeno tre giorni a settimana e disponibile alle visite di controllo di Organizzazioni si occupano Che e della Tutela del benessere degli animali. Per Quanto Riguarda la capacita ‘di restituzione dell’animale al proprietario Che ne faccia richiesta, dovranno Essere garantite le procedure e le modalita’ Che ne permettano l’esercizio.
L’ordinanza impone Inoltre Siano attivate tutte le misure e le iniziative utili UNO Incentivare l’Adozione dei cani anche Attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di Valutazione delle offerte economiche devono prevedere Criteri Che premino i Requisiti Adatti uno comportare Spostamenti minimi degli animali preferendo ove possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale. Dovranno preferire servizi prestati da associazioni riconosciute in conformita ‘alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali come la AVENTI FINALITA’ Protezione degli animali.
Speriamo che questo serva A Far diminuire drasticamente gli orrori di certificazione Canili lager DI CUI purtroppo si sente Spesso notizia …
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