Lo prevede anche la normativa europea e la sua attuazione nel nostro ordinamento: le imprese esercenti attività di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’ energia elettrica fornita dalle imprese di vendita oltre che sull’ impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia.
L’ IMPATTO AMBIENTALE PER L’ ENERGIA
Un decreto del Ministro dello Sviluppo economico regola modalità e contenuti delle informazioni. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi del GSE e di Terna, ed il Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, sono tenuti ad individuare e indicare sui propri siti internet i principali riferimenti, compresi documenti, siti internet o numeri verdi di istituzioni qualificate, recanti informazioni sull’ impatto ambientale della produzione di energia elettrica, nonché le informazioni utili per la promozione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico.
LE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DELL’ UTENTE
A decorrere dal 2012, le imprese di vendita sono tenute ad indicare la quota di energia elettrica venduta nell’ anno precedente derivante da produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento secondo modalità definite e pubblicate sul proprio sito internet dal GSE.
UNA CERTIFICAZIONE PER L’ ENERGIA
A tal fine, entro il 31 marzo 2010, il GSE definirà e proporrà al Ministero dello sviluppo economico, per l’ approvazione, una procedura relativa al trasferimento da produttori a venditori anche delle certificazioni di origine di energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.
GLI STUDI SULL’ IMPATTO AMBIENTALE
I dicasteri saranno anche tenuti a sviluppare e diffondere i risultati di studi volti alla valutazione dell’ impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tenga conto anche dell’ analisi del ciclo di vita e dei costi esterni. Al fine di assicurare tracciabilità e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale, i produttori e le imprese di vendita comunicano al GSE, relativamente all’ anno precedente:
* la quantità totale di energia elettrica venduta;
* la quantità di energia elettrica Cip6 di cui il venditore é risultato titolare;
* la quantità di energia elettrica acquistata in Italia tramite contrattazione bilaterale da produttori, al netto dell’ energia certificata come rinnovabile e la totale energia elettrica importata.
Fonte: Ansa