Post dedicato ai padroni di cani ed alle norme che li riguardano. La prima cosa da ricordare è l’art. 2052 del Codice Civile:
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito
Attenzione quindi perché dobbiamo rispondere per tutti i danni arrecati dai nostri animali a cose o persone – il caso fortuito indica che il danno è disceso da un avvenimento imprevisto ed imprevedibile ed è difficile da dimostrare.
Io vi consiglierei di pensare a stipulare un’assicurazione per i vostri amici, specie se sono di taglia rispettabile e vivete in un condominio. In genere questo tipo di protezione non costa molto.
Se acquistiamo o prendiamo in affitto un appartamento in un condominio, ed il suo regolamento prevede delle norme limitative per gli animali domestici, queste non hanno valore per noi se non sono state trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli atti d’acquisto o di locazione.
Ricordiamo poi che secondo la Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000, se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino
“il fatto non sussiste.
Perché vi sia reato
è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone.
Sarebbe comunque meglio evitare le ire dei vicini a causa dei rumori del nostro amico, così come evitare che sporchi – o comunque pulire immediatamente. Una condotta che deve essere mantenuta anche quando portiamo il nostro animale a spasso – anche per non rischiare di incorrere in ammende. Per le nostre passeggiate bisogna anche prevedere la museruola se il nostro amico è aggressivo.
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